Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto va iscritto nel casellario giudiziale

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale. Ad affermarlo sono le sezioni Unite della Cassazione che, discostandosi da un consolidato orientamento, escludono però la menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. Nessun pregiudizio per l’indagato, dunque, in quanto la scrittura esplica i suoi effetti solo all’interno del circuito giudiziario. Per i giudici di legittimità l’iscrizione costituisce l’esito della procedura speciale, ex articolo 411, comma 1-bis, del codice di rito, che assicura il contradditorio, blindando il diritto di difesa e, inoltre ha il solo scopo di documentare l’archiviazione con effetto limitato all’ambito del circuito giudiziario.

(Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 38954 del 2019)

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